La Convenzione Europea

del Paesaggio

(Firenze - 2000)

Ci ispiriamo ai principi della CEP - Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000. Questa introduce concetti chiave per la comprensione, tutela, valorizzazione e progettazione del paesaggio a cui ci ispiriamo e ne dà una definizione universale.

 

Art. 1 - La definizione di Paesaggio

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro
interrelazioni.

Specializzati in formazione dei professionisti e sensibilizzazione e coinvolgimento di cittadini e visitatori

Articolo 6 – Misure specifiche

A - Sensibilizzazione  

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della societa civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.

B - Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

a - la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;

b - programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.

Attivi nello studio dei paesaggi, nella loro identificazione e divulgazione per promuoverne tutela e valorizzazione

Articolo 6 – Misure specifiche

C - Identificazione e valutazione

1 - Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

a - 

  • I - identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
  • II - analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
  • III - seguirne le trasformazioni;

b - valutari i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2 - I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperanze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.

Attivi nello studio dei paesaggi, nella loro identificazione e divulgazione per promuoverne tutela e valorizzazione

Articolo 6 – Misure specifiche

D - Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte si impegna a stabilite degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.

E - Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.