La Convenzione Europea
del Paesaggio
(Firenze - 2000)
Ci ispiriamo ai principi della CEP - Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000. Questa introduce concetti chiave per la comprensione, tutela, valorizzazione e progettazione del paesaggio a cui ci ispiriamo e ne dà una definizione universale.
Art. 1 - La definizione di Paesaggio
"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro
interrelazioni.
Specializzati in formazione dei professionisti e sensibilizzazione e coinvolgimento di cittadini e visitatori
Articolo 6 – Misure specifiche
A - Sensibilizzazione
Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della societa civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
B - Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere :
a - la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
b - programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.
Attivi nello studio dei paesaggi, nella loro identificazione e divulgazione per promuoverne tutela e valorizzazione
Articolo 6 – Misure specifiche
C - Identificazione e valutazione
1 - Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
a -
- I - identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
- II - analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
- III - seguirne le trasformazioni;
b - valutari i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
2 - I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperanze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.
Attivi nello studio dei paesaggi, nella loro identificazione e divulgazione per promuoverne tutela e valorizzazione
Articolo 6 – Misure specifiche
D - Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni Parte si impegna a stabilite degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.
E - Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.